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Superbonus 110%: un chiarimento sulla cessione del credito

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Superbonus 110%: un chiarimento sulla cessione del credito
Un contribuente che non ha altri redditi chiede al Fisco se può usufruire della cessione del credito per lavori che danno diritto al Superbonus 110%

L’Agenzia delle Entrate fornisce un nuovo chiarimento in merito all’applicazione del Superbonus 110%. Riguarda la cessione del credito e la possibilità per un contribuente di scegliere questa modalità. Ecco innanzitutto il quesito.

“Ho acquistato un appartamento che utilizzo come abitazione principale. L’assemblea condominiale ha deliberato l’esecuzione di importanti lavori per i quali è possibile richiedere il Superbonus 110%. Poiché non possiedo altri redditi, mi è stato detto che posso comunque avere l’agevolazione attraverso la cessione del credito. È così?”

Paolo Calderone risponde su FiscoOggi

La risposta al quesito è affermativa. In mancanza di un’imposta lorda sulla quale operare la detrazione del 110%, il contribuente che dispone solo del reddito derivante dall’unità immobiliare adibita ad abitazione principale può beneficiare del Superbonus mediante una delle modalità alternative previste dall’articolo 121 del decreto legge n. 34/2020: cessione del credito d’imposta di importo corrispondente alla detrazione spettante (ma che non può essere usufruita) o contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto (il cosiddetto sconto in fattura).

Si ricorda che la scelta per la cessione del credito deve essere comunicata, solo in via telematica, all’Agenzia delle Entrate, utilizzando il modello allegato al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 12 novembre 2021.