Possono fruire del Superbonus del 110% i lavori da eseguire su una villetta a schiera, con accesso da un passo carrabile comune? L’Agenzia delle Entrate chiarisce il dubbio con la risposta n. 9 del 5 gennaio 2021.
Il Fisco ricorda che, secondo le norme di favore introdotte dal “Dl Rilancio”, gli interventi ammessi all'agevolazione devono essere realizzati su parti comuni di edifici residenziali in condominio (sia trainanti, sia trainati), singole unità immobiliari residenziali e relative pertinenze all'interno di edifici in condominio (solo trainati), edifici residenziali unifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati) e unità immobiliari residenziali funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall'esterno, site all'interno di edifici plurifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati).
Per quel che interessa il caso in esame, il documento di prassi evidenzia che in base al comma 1-bis dell’articolo 119 del Dl n. 34/2020 per “accesso autonomo dall'esterno si intende un accesso indipendente, non comune ad altre unità immobiliari, chiuso da cancello o portone d'ingresso che consenta l'accesso dalla strada o da cortile o da giardino anche di proprietà non esclusiva”.
Nel caso specifico, trattandosi di villetta a schiera inserita in un residence con passo carraio privato comune a più abitazioni, nel presupposto che l'unità immobiliare su cui effettuare gli interventi sia funzionalmente indipendente e la stessa disponga di un accesso autonomo dall'esterno comune ad altri immobili, l’Agenzia ritiene soddisfatto il requisito dell’indipendenza funzionale dell'unità immobiliare su cui effettuare gli interventi. Di conseguenza, l’istante potrà accedere al Superbonus, in presenza di tutti gli altri presupposti previsti dalla normativa di riferimento.
Il Fisco prende in esame un secondo caso
Un altro interpello sempre in tema di Superbonus, chiarito dall’Agenzia con la risposta n. 10 del 5 gennaio 2021, riguarda due unità immobiliari facenti parte di un unico edificio, di cui una, adibita ad abitazione principale, è composta da due livelli con cantina e garage al piano terra, l’altra, sita al primo piano, è destinata a uso residenziale. Anche in questo caso l’Agenzia ritiene che il proprietario potrà fruire del Superbonus per i lavori di riqualificazione energetica e di adeguamento antisismico che intende eseguire su ciascuna unità.
Tali unità, secondo le indicazioni del proprietario istante, sono funzionalmente indipendenti, poiché anche se poste una sull’altra nell’ambito dello stesso edificio, dispongono ciascuna di accesso indipendente su strada, hanno ognuna un proprio civico e l’unica parte comune è costituita dal tetto.
Anche in questo caso, quindi, essendo esistente il requisito dell’accesso autonomo dall'esterno, nel rispetto di tutti gli altri elementi e adempimenti richiesti dalla normativa, l’Agenzia ritiene che l'istante possa accedere al Superbonus per i lavori sulle due unità.
Riguardo all’altro quesito sollevato, relativo ai limiti di spesa ammessi, l’Agenzia ricorda i chiarimenti forniti con la circolare n. 24/2020 e con la risoluzione n. 60/2020, e cioè che l’ammontare massimo di spesa ammessa alla detrazione va riferito a ciascuna unità abitativa indipendente e alle sue pertinenze nella misura di:
- 50mila euro per gli interventi di riqualificazione energetica di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l'involucro;
- 30mila euro per la sostituzione dell'impianto di climatizzazione;
- 96mila euro per gli interventi antisismici per la messa in sicurezza statica delle parti strutturali dell'edificio;
- 54.545,45 euro per l'acquisto e la posa in opera di infissi e schermature solari;
- 48mila euro per l'istallazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo;
- 3mila euro per l'istallazione infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici.