L’Agenzia delle Entrate chiarisce un dubbio sul Superbonus, rispondendo alla domanda posta da un contribuente. In particolare, il quesito riguarda lo sconto in fattura parziale. Ve lo proponiamo di seguito.
“Si chiede se per gli interventi agevolati con il Superbonus, per i quali l’impresa che esegue i lavori applicherà uno sconto in fattura parziale, la somma eccedente deve essere pagata obbligatoriamente attraverso bonifico parlante”.
Paolo Calderone risponde su FiscoOggi
Il pagamento delle spese per l’esecuzione degli interventi che danno diritto al Superbonus deve essere effettuato (tranne che per i soggetti esercenti attività d’impresa) mediante bonifico bancario o postale dal quale deve risultare la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione e il numero di partita Iva (o il codice fiscale) del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato. Per effettuare il pagamento si possono utilizzare i bonifici predisposti dagli istituti di pagamento per l’Ecobonus o per la detrazione prevista per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (circolare n. 24/2020).
Nell’ipotesi in cui, come indicato nel quesito, il fornitore applichi uno sconto “parziale”, la parte di corrispettivo non oggetto di sconto deve comunque essere pagata utilizzando un bonifico bancario o postale dal quale risultino le informazioni sopra indicate.
Come ha precisato l’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 23/2022, in tutti i casi in cui le parti non dovessero accordarsi per la cessione totale del credito, la fruizione del Superbonus è comunque subordinata al pagamento del corrispettivo eccedente l’importo del credito “ceduto” utilizzando il predetto bonifico bancario o postale.