Gli interventi sulle cosiddette unità collabenti (cioè quegli immobili che, a causa delle condizioni in cui versano, non possono produrre reddito) danno diritto al Superbonus? È, in sostanza, ciò che un contribuente chiede all’Agenzia delle Entrate.
Il quesito recita: “Mi confermate che è possibile usufruire del Superbonus anche quando si effettuano interventi su un immobile iscritto nella categoria catastale F/2?”.
La risposta di Paolo Calderone su FiscoOggi
In linea generale, per usufruire del Superbonus gli interventi devono essere realizzati su edifici o unità immobiliari “esistenti”, non essendo agevolati gli interventi eseguiti in fase di nuova costruzione.
Nel rispetto di tutte le altre condizioni previste dalla normativa per accedere all’agevolazione fiscale, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che si può usufruire del Superbonus anche quando gli interventi vengono realizzati su edifici classificati nella categoria catastale F/2 (“unità collabenti”), a condizione che al termine dei lavori l’immobile rientri in una delle categorie catastali ammesse al beneficio fiscale (cioè immobili residenziali, diversi da A/1, A/8, A/9, e relative pertinenze). Infatti, anche se le unità collabenti rientrano in una categoria riferita a fabbricati totalmente o parzialmente inagibili e non produttivi di reddito, esse possono comunque essere considerate come edifici esistenti, trattandosi di manufatti già costruiti e individuati catastalmente (circolare n. 30/2020).