Quali sono le imposte per il pagamento delle quali è possibile utilizzare il credito derivante dal Superbonus? Un contribuente lo chiede all’Agenzia delle Entrate. Vi proponiamo di seguito la risposta di Paolo Calderone sulla rivista digitale FiscoOggi.
Con il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate dell’8 agosto 2020 (modificato da provvedimenti successivi) sono state definite, oltre alle regole per esercitare le opzioni per lo sconto in fattura e la cessione del credito, anche le modalità con le quali i soggetti che acquisiscono i crediti possono utilizzare il relativo importo.
L’utilizzo del credito derivante dal Superbonus
In particolare, i cessionari e i fornitori destinatari dei crediti d’imposta derivanti dagli interventi che danno diritto al Superbonus, o da quelli elencati nel secondo comma dell’articolo 121 del decreto legge n. 34/2020, possono utilizzare gli stessi crediti esclusivamente in compensazione, tramite modello F24, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo n. 241/1997. In pratica, “per il pagamento delle imposte sui redditi, l’Iva, l’Irap, i contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa, i contributi previdenziali e assistenziali dovuti dai datori dei lavori, i premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, le tasse sulle concessioni governative, le tasse scolastiche, le imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell’Iva, le somme che i soggetti tenuti alla riscossione dell’incremento all’addizionale comunale debbono riversare all’Inps” (circolare n. 24/2020).
Si ricorda, inoltre, che il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.
Sull’argomento, infine, è opportuno segnalare anche la risposta a un recente interpello (n. 435 del 25 agosto 2022) con la quale l’Agenzia delle Entrate ha precisato che è possibile “compensare i crediti di imposta agevolativi derivanti dagli interventi elencati all’articolo 121 del decreto legge n. 34/2020 - acquisiti a mezzo di “cessione del credito” - con tutte le entrate, il cui versamento per il tramite del modello F24 è previsto, direttamente o indirettamente, da disposizioni normative primarie o da decreti ministeriali, che richiamano le modalità di versamento di cui all’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997”.