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Tar Puglia, il Durc deve ritenersi valido tre mesi anche negli appalti pubblici

Lavori pubblici di
Si è resa necessaria un’interpretazione letterale, logica e sistematica della normativa. La disciplina relativa al Documento Unico di Regolarità Contributiva dev’essere uniforme nei settori pubblico e privato


Il TAR Puglia (Lecce sez. III 16/10/2009 n. 2304), aderendo ad un orientamento prevalente della giurisprudenza, ha ritenuto che la validità del Durc debba intendersi di tre mesi. Sull'argomento, infatti, si era già ampiamente espresso il Tar Sicilia (Palermo, III, 5 aprile 2007, n. 1092, Catania, IV, 22 gennaio 2008, n. 141 e Palermo, III, 19 febbraio 2009, n. 366).

La questione richiede un'analisi ed un'interpretazione della normativa vigente.Il D.M. 24 ottobre 2007, all'articolo 7 stabilisce, da un lato, che ai fini della fruizione delle agevolazioni normative e contributive di cui all'articolo 1 del medesimo decreto il Durc ha validità mensile, mentre nel solo settore degli appalti privati di cui all'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 494/1996, il Durc ha validità trimestrale.

Ma ciò che emerge dalla lettura della norma e che pertanto può ritenersi incontestabile è, secondo i Giudici, che esclusivamente per la fruizione delle agevolazioni normative e contributive il DURC abbia validità mensile (essendo questo il campo di applicazione espressamente circoscritto) e, in secondo luogo, che nel solo settore degli appalti privati lo stesso abbia una validità trimestrale. Nulla è detto con riferimento alla validità generale nel settore degli appalti pubblici.

Occorre, quindi, far ricorso all'interpretazione letterale, logica, e sistematica. Premesso che tale normativa è stata emanata in esecuzione della delega contenuta nell'art. 1, comma 1176, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che prevede l'adozione di un decreto ministeriale per la definizione delle modalità di rilascio e dei contenuti analitici del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), nell'ipotesi di manifesta lacuna disciplinare di secondo grado trova applicazione, con ciò garantendo anche le esigenze di una disciplina uniforme nei settori pubblico e privato, la norma di carattere generale e di fonte primaria.

In particolare, l'art. 39-septies del decreto legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, dispone: "1. Il documento unico di regolarità contributiva di cui all' articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 ha validità di tre mesi". Si ritiene, pertanto, che tale elemento temporale debba ritenersi applicabile sia agli appalti privati che a quelli pubblici.