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Terremoto Abruzzo: contributi edifici B e C

Lavori pubblici di
Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale l’Ordinanza che contiene la nuova Procedura di Agevolazione, Sicurezza e Ricostruzione degli immobili in locazione e di proprietà


E` stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale  n. 193 del 21 agosto 2009 l`Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3803 del 15 agosto 2009.

 Di seguito le principali misure contenute nell`ordinanza.

 Art. 1 e art 2 Contributi per beni culturali e immobili di edilizia residenziale pubblica

Al fine di mettere in sicurezza e recuperare i beni culturali danneggiati il provvedimento stanzia 20 milioni di euro con possibilita` di avvalersi dei contributi da parte dei sponsor.
Per la ricostruzione o riparazione degli immobili di proprieta` dell`ATER messi a disposizione 150 milioni di euro.

Il Presidente della Regione Abruzzo, in qualita` di soggetto attuatore, dovra` presentare un apposito piano degli interventi al Commissario Delegato. Gli assegnatari che hanno gia` riscattato gli alloggi potranno affidare la riparazione e ricostruzione degli immobili alla medesima Azienda che vi provvedera` in qualita` di amministratore di condominio.

Art. 3 Indennizzi per immobili in costruzione

L`ordinanza n. 3789 del 9 luglio 2009 ha previsto all`art. 5 un indennizzo alle imprese di costruzione non superiore al 75% del costo stimato e fino ad una massimo di 30mila euro per la riparazione di ciascuna unita` immobiliare.

L`indennizzo era riconosciuto ai soli immobili in corso di realizzazione e subordinato al completamento dell`edificio entro 6 mesi dalla pubblicazione dell`ordinanza in Gazzetta.

 L`ordinanza n. 3803 estende il contributo anche agli immobili gia` realizzati alla data del 6 aprile 2009 e accatastati ovvero con le relative procedure di accatastamento ancora in corso.

Art. 4 Contributi alle cooperative edilizie

Il provvedimento dispone che i contributi previsti dalle ordinanze n. 3778 (Edifici A), n. 3779 (Edifici B e C), n. 3790 (Edifici E) si applicano anche alle unita` immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprieta` indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari.

Art. 7 Procedura accesso contributi per edifici B e C e contributi per gli alloggi in affitto


Vengono soppressi i commi 5 e 6 dell`art. 2 dell`ordinanza n. 3779 (riparazione edifici B e C) con cui era stabilito che il Comune svolgeva l`istruttoria sulle domande presentare e entro 30 giorni dalla relativa presentazione determinava la spettanza del contributo indicandone l`ammontare. Decorso inutilmente il predetto termine la domanda si intendeva accolta.

Fatti salvi gli atti adottati, ora i Comuni possono concedere il contributo per la riparazione anche a titolo provvisorio entro 30 giorni dalla presentazione della domanda. Decorso tale termine la domanda e` accolta anche ai fini dell`immediato avvio dei lavori.

Entro 30 giorni dalla data di concessione del contributo provvisorio il Sindaco provvede alla concessione di quello definitivo. Anche in questo caso l`inutile decorso del termine comporta che il contributo sia concesso a titolo definitivo.

L`ordinanza dispone, inoltre, che i contributi per la riparazione degli edifici di tipo A, B o C siano riconosciuti anche ai proprietari degli immobili che alla data del 6 aprile erano concessi in locazione.

I contributi sono disposti per la riparazione e ricostruzione degli immobili diversi da quelli adibiti ad abitazione principale nonche` degli immobili ad uso non abitativo a condizione che i contratti di locazione vengano rinnovati alle stesse condizioni e per una durata non inferiore a 4 anni.

Art. 8 Interventi per la riparazione delle parti comuni dell`edifcio

L`ordinanza dispone che per la realizzazione degli interventi di riparazione delle parti comuni degli edifici di tipo A (ordinanza n. 3778) vengano applicate le disposizioni previste per gli edifici B e C (ordinanza n. 3779).