Tremonti-ter: il beneficio si amplia a componenti e accessori necessari

Macchine per costruzioni di Marco Zibetti
Rientrano nella Tremonti-ter anche gli investimenti in componenti e accessori non compresi nella divisione 28 della tabella Ateco, purché indispensabili al funzionamento dei beni agevolati oggetto dell'investimento


Ai fini della ``Tremonti-ter``, il beneficio e` riconosciuto anche ai componenti e accessori (non riconducibili alla divisione 28 della Tabella Ateco) dei beni agevolabili, a condizione che siano assolutamente necessari al funzionamento degli stessi e ne costituiscano normale dotazione. Questo il principale chiarimento fornito dall`Agenzia delle Entrate attraverso la Risoluzione n.91/E del 17 settembre 2010.

L`art.5 del DL 1° luglio 2009, n.78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 3 agosto 2009, n.102, ha previsto l`esclusione da tassazione, ai fini delle imposte sul reddito d`impresa (IRPEF/IRES), del 50% del valore degli investimenti, aventi ad oggetto macchinari ed apparecchiature di nuova costruzione, effettuati dal 1° luglio 2009 al 30 giugno 2010 (c.d. ``Tremonti-ter``).

Inoltre, l`agevolazione, come chiarito dalla Circolare 44/E del 27 ottobre 2009, spetta per l`acquisto di soli beni nuovi compresi nella divisione 28 della Tabella ATECO 2007, impiegati nel processo produttivo, a prescindere dalla loro entrata in funzione, dalla destinazione e dalla modalita` d`impiego all`interno del medesimo.

In merito, la RM 91/E/2010 conferma quanto gia` specificato dalla Circolare n.44/E in cui l`Amministrazione finanziaria precisava che nella nozione di macchinari e apparecchiature si intendono, altresi`, compresi i componenti o parti indispensabili per il loro funzionamento, che ne costituiscano dotazione, anche se non inclusi nella divisione 28 (ad esempio, computer e programmi di software che servono a far funzionare i macchinari e le apparecchiature).

Nella fattispecie della RM 91/E/2010, l`Agenzia si occupa di investimenti in misuratori fiscali e impianti di condizionamento e riscaldamento.

Per quanto riguarda questi ultimi, l`Agenzia ha chiarito che risultano agevolabili anche gli investimenti in tubi e canali necessari per far passare i fluidi, quadri, nonche` cablaggi elettrici e relativo sistema di controllo, pur appartenendo alla Divisione 24.

Infatti, come specificato nella Risoluzione 91/E, i componenti accessori, ``ancorche` non ricompresi nella divisione 28 della Tabella Ateco 2007 [...] appaiono indispensabili per l`utilizzazione degli impianti di riscaldamento e condizionamento oggetto di agevolazione`` e, quindi, possono rientrare nel beneficio della Tremonti-ter.

In tal ambito, l`Agenzia specifica che il valore degli investimenti deve essere determinato secondo i criteri ordinari per l`individuazione del costo dei beni rilevante ai fini fiscali, previsti dall`articolo 110, comma 1, lettere a e b del D.P.R. 917/1986 - TUIR, includendo, altresi`, ``gli oneri accessori di diretta imputazione che l`impresa deve sostenere affinche` il bene possa essere utilizzato (ad es. spese di trasporto, installazione, etc.)``.

In merito, si segnala che tra gli investimenti agevolabili, non sembrano essere incluse le spese di realizzazione di strutture edili per il sostegno delle macchine e apparecchiature tecnologiche.


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