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Un nuovo regolamento per il settore extra-alberghiero piemontese

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Nel 2017 il comparto è cresciuto del 4,4% in termini di strutture e dell’1,7% in posti letto. Rispetto a dieci anni fa il numero di strutture è cresciuto di oltre il 62%

È entrato in vigore il 14 giugno, con la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, il nuovo regolamento regionale delle strutture ricettive extra-alberghiere, che attua la legge regionale di riordino del settore (n.13 del 2017).

Nel 2017 il settore extra-alberghiero è cresciuto del 4,4% in termini di strutture e dell’1,7% in posti letto. Rispetto a dieci anni fa il numero di strutture è cresciuto di oltre il 62% mentre i posti letto di quasi il 20%. Anche in termini di flussi turistici, il settore si è sviluppato in maniera rilevante: nel 2017 la crescita è stata del 9,5% negli arrivi e del 6,2% nelle presenze. Rispetto al 2008, il dato è di +82,3% di arrivi e +39,5 di presenze. Clicca qui per i dati.

Il nuovo testo, che disciplina in particolare i requisiti tecnici ed igienico-sanitari, nonché le modalità di gestione delle attività ricettive extralberghiere, è il risultato del lavoro di concertazione che ha coinvolto la Giunta, i rappresentanti delle principali associazioni di categoria e la III Commissione del Consiglio regionale. Le strutture già esistenti dovranno adeguarsi al nuovo regolamento nei prossimi mesi e con specifiche scadenze a seconda delle loro caratteristiche, mentre i periodi di apertura si applicheranno dal 1° gennaio 2019.

Oltre a bed&breakfast, affittacamere, case appartamenti vacanze, residence, ostelli e case per ferie, nuove tipologie sono state introdotte dalla legge: le residenze di campagna o country house, le locande e le cosiddette “soluzioni ricettive innovative”, un nuovo sistema di accoglienza che completa l’offerta turistica tradizionale ed è concepita in contesti particolari, a stretto contatto con la natura. Tra le possibili soluzioni previste ci sono le case sugli alberi o le case degli hobbit, la cui realizzazione è legata a una visione ispirata a principi quali ecosostenibilità, ecologia e risparmio energetico, nell’ottica di rafforzare l’offerta di un turismo esperienziale che sempre più caratterizza il mercato turistico.

Sono stati definiti i periodi di apertura delle strutture ricettive distinguendoli in “annuali” e “stagionali”: per i gestori di B&B e affittacamere in modalità non imprenditoriale è prevista la limitazione di 270 giorni di attività all’anno con un vincolo di apertura minima continuata di 45 giorni. L'attività di bed and breakfast potrà essere gestita in forma non imprenditoriale in non più di tre camere e sei posti letto oppure in forma imprenditoriale con carattere continuativo, abituale e professionale in non più di sei camere e dodici posti letto. Gli esercizi di affittacamere potranno invece essere gestiti in forma non imprenditoriale in non più di due appartamenti in uno stesso stabile per un massimo di tre camere e sei posti letto; oppure potranno essere gestiti in forma imprenditoriale mettendo a disposizione, in non più di due appartamenti ammobiliati in uno stesso stabile, un massimo di sei camere e dodici posti letto, con la possibilità di fornire, oltre al servizio di pernottamento, anche l’eventuale preparazione e somministrazione di alimenti e bevande.
Per quanto riguarda le locazioni turistiche ci sono precise disposizioni per regolare un settore in forte crescita e, per quanto possibile nella sfera di competenza regionale, sono stati indicati i contenuti minimi per una procedura di informazione semplificata.

Un altro elemento significativo è costituito dalla classificazione a stelle: le categorie simboleggiate con le stelle si applicano ora, oltre che ai bed&breakfast, anche alle altre strutture extra-alberghiere, sulla base di standard definiti nel dettaglio nel regolamento, con l’eccezione degli ostelli e delle case per ferie, per le quali è prevista una classificazione unica. Per le strutture extra-alberghiere vi è poi la possibilità di utilizzare la denominazione aggiuntiva di “residenza d’epoca”, nel caso di strutture di particolare pregio storico e architettonico, e dotate di mobili e arredi d’epoca o di particolare livello artistico, nonché quella di “posto tappa” qualora le strutture siano situate lungo un itinerario escursionistico.

Il regolamento introduce inoltre le specifiche per poter fornire ai clienti, nel rispetto delle normative vigenti, prodotti e servizi accessori come la vendita di prodotti turistici (biglietti di trasporto pubblico locale e di ingresso per attrazioni, manifestazioni ed eventi), prodotti enogastronomici, commerciali e artigianali o servizi di accompagnamento. Un’attenzione particolare è stata dedicata alle disposizioni per migliorare la sicurezza, la prevenzione incendi e l’accessibilità. Per quest’ultimo aspetto è stato predisposto un modello informativo con il quale i titolari informano circa la presenza o meno di personale formato e sull’esistenza di servizi a favore delle persone con difficoltà motorie.