Il 13 febbraio 2008 sono entrate in vigore le nuove disposizioni sulla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e sulla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) definite dal D. Lgs. 16 gennaio 2008 n.4 che ha sostituito integralmente la Parte Seconda del D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 (Codice Ambiente) apportando sostanziali modifiche ai due procedimenti.
Secondo le previsioni del Codice Ambiente (art. 35) le Regioni avrebbero dovuto adeguarsi alle nuove disposizioni entro i successivi 12 mesi precisando che in mancanza di norme regionali vigenti si applica la disciplina statale.
A distanza di piu` di due anni solo tre Regioni, Toscana, Umbria e Valle d`Aosta, hanno raccolto in una apposita legge regionale la disciplina procedurale delle valutazioni ambientali.
Le altre Regioni, ad eccezione della Basilicata che applica integralmente il Codice Ambiente, sono intervenute in ordine sparso, mediante delibere regionali, a disciplinare solo alcuni degli aspetti della VAS quali ad esempio: autorita` competente, ambito di applicazione, esclusioni, disciplina transitoria, rinviando, per quanto non espressamente previsto, alla normativa statale.
Tra le Regioni che non hanno ancora varato una apposita legge organica sulla materia si distinguono, tuttavia, la Campania, il Lazio, la Lombardia e il Piemomte in quanto attraverso una serie di provvedimenti hanno, comunque, disciplinato con maggior dettaglio i contenuti e la procedura di VAS. Altre Regioni come l`Emilia Romagna, il Friuli e il Veneto hanno al momento previsto una specifica disciplina per la VAS limitatamente agli strumenti di pianificazione urbanistica.
Entrando nel merito dei contenuti si registra una accentuata disomogeneita` per quanto riguarda l`individuazione dell`autorita` competente. Da un lato, vi e`, infatti, chi ha scelto di suddividere le competenze tra Regione, Province e in alcuni casi anche i Comuni (Abruzzo, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Marche, Piemonte, Sardegna, Toscana, Umbria, Veneto) dall`altro, chi individua nella Regione l`unica autorita` competente (Calabria, Campania, Lazio, Molise, Valle d`Aosta).
Tutte d`accordo, invece, sulla necessita` di assicurare la semplificazione delle procedure evitando di ripetere, laddove possibile, inutili duplicazioni di valutazioni gia` svolte ad un livello di VAS superiore. Connessa a tale aspetto e` anche la previsione di utilizzare in sede di VIA i documenti e le analisi gia` elaborati in sede di VAS.
Specifiche norme stabiliscono poi il coordinamento tra la VAS e le altre procedure ambientali come la VIA e valutazione di incidenza (VI). Tali disposizioni, peraltro, costituiscono attuazione e recepimento di quanto gia` previsto in sede di normativa statale.
Alcune regioni prevedono, infine, come principio di ordine generale, che sia assicurata l`integrazione della procedura amministrativa di adozione/approvazione di un piano/programma con la procedura di VAS in modo da assicurare l`ottimizzazione delle diverse fasi.
In ogni caso tutte le nuove norme non si applicano ai procedimenti in corso al momento della loro entrata in vigore.
L'Ance, Associazione Nazionale Costruttori Edili, ha predisposto e aggiornato un utile Dossier, scaricabile direttamente dal sito internet www.ance.it.