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Verifiche delle Soa: il regolamento dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici

Lavori pubblici di
Pubblicato in G.U. il regolamento con cui l'Autorità dà indicazioni su come le Soa possono verificare l'effettiva consistenza delle attestazioni rilasciate a un'impresa da altre Soa


E` stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 14 del 12 gennaio 2012 il comunicato n. 70 del 21 dicembre 2011 con cui l`AVCP ha fornito indicazioni in merito al procedimento previsto dall`art. 75 del D.P.R. n. 207/2010, Regolamento generale sui contratti pubblici, che consente ad ogni SOA di poter verificare l`operato degli altri Organismi di attestazione, previo rilascio di un nulla osta da parte dell`Autorita` di vigilanza.
 
Il nulla osta consente l`accesso alla documentazione e agli atti sulla base dei quali e` stato emesso l`attestato di sospetta regolarita` e, piu` in particolare, permette di verificare il possesso dei requisiti dell`impresa qualificata, di cui agli articoli 78 (requisiti generali) e 79 (requisiti speciali) del Regolamento generale.
 
Tale possibilita` e`, tuttavia, riservata alle SOA di cui l`impresa attestata sia stata gia` cliente (art. 3), avendo sottoscritto con questa un contratto di attestazione ai sensi del citato Regolamento; cio` indipendentemente se ne sia conseguito o meno un attestato.
 
La ratio della norma sta nel consentire alle SOA che non abbiano attestato un`impresa, o che ne conoscano le modeste potenzialita`, di poter verificare l`effettiva consistenza delle attestazioni rilasciate da altri soggetti.
 
La norma si propone, quindi, di impedire alle imprese di poter ``bandire`` una gara tra piu` SOA in modo da ottenere, indipendentemente dalla legittimita` dell`attestato, il massimo possibile in termini di qualificazione, o di poter sottoscrivere un nuovo contratto con una seconda SOA successivamente al diniego dell`attestazione da parte della prima o, piu` frequentemente, dopo una risoluzione consensuale del contrattato stipulato con una SOA troppo rigida.
 
In concreto, osserva l'Ance, la norma, che nasce per impedire il rilascio delle c.d. attestazioni ``facili``, desta qualche perplessita` sotto il profilo della concorrenza, poiche`, partendo da una presunta (e opinabile) opacita` del comportamento dell`impresa, sembrerebbe congelare il mercato, sottoponendo l`impresa stessa, insoddisfatta per qualsiasi motivo della vecchia SOA, a possibili ritorsioni in caso si rivolga ad altri Organismi di attestazione.
 
Ne discende la delicatezza del ruolo dell`Autorita` che ricevuta una domanda di nulla osta dovra` ben valutarne la motivazione, analizzando accuratamente anche quanto presentato dalla SOA a comprova di aver effettuato ogni verifica possibile in merito alle presunte irregolarita` (art. 4). A titolo esemplificativo, l`Autorita` cita, quale mezzo di verifica, la consultazione della banca dati Accredia (per la verifica della certificazione di qualita`), il Casellario informatico (per verificare la presenza di annotazioni ostative alla qualificazione), il Forum SOA (nel quale compaiono i procedimenti sanzionatori in corso).
 
Della valutazione sulla sussistenza del fumus, ovvero della possibile fondatezza delle presunte irregolarita`, e` incaricata l`Unita` Organizzativa (U.O.) dell`Ufficio per la Vigilanza sull`Attivita` di Attestazione (U.V.A.), che informera` la SOA vigilata e, per conoscenza, l`impresa titolare dell`attestazione, assegnando un termine di 10 giorni per evidenziare eventuali ostacoli formali all`accesso (artt. 5.1 e 5.2).

Entro il termine di 30 giorni la Direzione Generale rilascia il nulla osta o rigetta l`istanza, informandone le parti interessate. Nel primo caso, l`Autorita` assegna il termine di 30 giorni per l`acquisizione dei documenti presso l`altra SOA e 30 giorni per le verifiche del caso. Scaduto il termine, la SOA richiedente dovra`, comunque, fornire all`Autorita` una relazione conclusiva sull`esito delle verifiche.
 
Qualora dalla relazione risulti che l`attestazione sospetta sia stata rilasciata in carenza dei requisiti previsti dal Regolamento, l`U.O. avvia il procedimento per l`annullamento dell`attestazione oggetto di verifica ai sensi dell`art. 75, comma 3 del D.P.R. 207/2010.
 
La possibilita` di difesa dell`impresa e della SOA interessate sono limitate:
1. in fase istruttoria ai documenti, informazioni e chiarimenti che possono essere richiesti dal Responsabile del procedimento (art. 6.1) ;
2. in audizione, qualora il Consiglio dell`Autorita` ritenga opportuno interloquire prima dell`adozione del provvedimento finale (art. 6.2);
3. successivamente all`audizione nelle controdeduzioni, presentate nei 10 giorni successivi alla comunicazione delle risultanze istruttorie.

All`esito negativo per l`impresa della relativa deliberazione consiliare, da adottarsi entro 60 giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento:
• il Consiglio dispone l`annullamento dell`attestazione nell`ambito dei poteri di cui all`art. 6, comma 7, lettera m) del Codice dei Contratti Pubblici (art. 6);
• la notizia e` inserita nel casellario informatico di cui all`art. 8 del D.P.R. 207/2010 (art. 6);
• l`U.O. competente avvia l`eventuale procedimento sanzionatorio per l`applicazione delle sanzioni nei confronti delle SOA di cui all`art. 73 del D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010 (vedi regolamento AVCP pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 77 del 4-4-2011- Suppl. Ordinario n. 91) (art. 7).

Il provvedimento finale e`, altresi`, trasmesso all`impresa, alla SOA richiedente ed alla SOA vigilata.