E` stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 14 del 12 gennaio 2012 il comunicato n. 70 del 21 dicembre 2011 con cui l`AVCP ha fornito indicazioni in merito al procedimento previsto dall`art. 75 del D.P.R. n. 207/2010, Regolamento generale sui contratti pubblici, che consente ad ogni SOA di poter verificare l`operato degli altri Organismi di attestazione, previo rilascio di un nulla osta da parte dell`Autorita` di vigilanza.
Il nulla osta consente l`accesso alla documentazione e agli atti sulla base dei quali e` stato emesso l`attestato di sospetta regolarita` e, piu` in particolare, permette di verificare il possesso dei requisiti dell`impresa qualificata, di cui agli articoli 78 (requisiti generali) e 79 (requisiti speciali) del Regolamento generale.
Tale possibilita` e`, tuttavia, riservata alle SOA di cui l`impresa attestata sia stata gia` cliente (art. 3), avendo sottoscritto con questa un contratto di attestazione ai sensi del citato Regolamento; cio` indipendentemente se ne sia conseguito o meno un attestato.
La ratio della norma sta nel consentire alle SOA che non abbiano attestato un`impresa, o che ne conoscano le modeste potenzialita`, di poter verificare l`effettiva consistenza delle attestazioni rilasciate da altri soggetti.
La norma si propone, quindi, di impedire alle imprese di poter ``bandire`` una gara tra piu` SOA in modo da ottenere, indipendentemente dalla legittimita` dell`attestato, il massimo possibile in termini di qualificazione, o di poter sottoscrivere un nuovo contratto con una seconda SOA successivamente al diniego dell`attestazione da parte della prima o, piu` frequentemente, dopo una risoluzione consensuale del contrattato stipulato con una SOA troppo rigida.
In concreto, osserva l'Ance, la norma, che nasce per impedire il rilascio delle c.d. attestazioni ``facili``, desta qualche perplessita` sotto il profilo della concorrenza, poiche`, partendo da una presunta (e opinabile) opacita` del comportamento dell`impresa, sembrerebbe congelare il mercato, sottoponendo l`impresa stessa, insoddisfatta per qualsiasi motivo della vecchia SOA, a possibili ritorsioni in caso si rivolga ad altri Organismi di attestazione.
Ne discende la delicatezza del ruolo dell`Autorita` che ricevuta una domanda di nulla osta dovra` ben valutarne la motivazione, analizzando accuratamente anche quanto presentato dalla SOA a comprova di aver effettuato ogni verifica possibile in merito alle presunte irregolarita` (art. 4). A titolo esemplificativo, l`Autorita` cita, quale mezzo di verifica, la consultazione della banca dati Accredia (per la verifica della certificazione di qualita`), il Casellario informatico (per verificare la presenza di annotazioni ostative alla qualificazione), il Forum SOA (nel quale compaiono i procedimenti sanzionatori in corso).
Della valutazione sulla sussistenza del fumus, ovvero della possibile fondatezza delle presunte irregolarita`, e` incaricata l`Unita` Organizzativa (U.O.) dell`Ufficio per la Vigilanza sull`Attivita` di Attestazione (U.V.A.), che informera` la SOA vigilata e, per conoscenza, l`impresa titolare dell`attestazione, assegnando un termine di 10 giorni per evidenziare eventuali ostacoli formali all`accesso (artt. 5.1 e 5.2).
Entro il termine di 30 giorni la Direzione Generale rilascia il nulla osta o rigetta l`istanza, informandone le parti interessate. Nel primo caso, l`Autorita` assegna il termine di 30 giorni per l`acquisizione dei documenti presso l`altra SOA e 30 giorni per le verifiche del caso. Scaduto il termine, la SOA richiedente dovra`, comunque, fornire all`Autorita` una relazione conclusiva sull`esito delle verifiche.
Qualora dalla relazione risulti che l`attestazione sospetta sia stata rilasciata in carenza dei requisiti previsti dal Regolamento, l`U.O. avvia il procedimento per l`annullamento dell`attestazione oggetto di verifica ai sensi dell`art. 75, comma 3 del D.P.R. 207/2010.
La possibilita` di difesa dell`impresa e della SOA interessate sono limitate:
1. in fase istruttoria ai documenti, informazioni e chiarimenti che possono essere richiesti dal Responsabile del procedimento (art. 6.1) ;
2. in audizione, qualora il Consiglio dell`Autorita` ritenga opportuno interloquire prima dell`adozione del provvedimento finale (art. 6.2);
3. successivamente all`audizione nelle controdeduzioni, presentate nei 10 giorni successivi alla comunicazione delle risultanze istruttorie.
All`esito negativo per l`impresa della relativa deliberazione consiliare, da adottarsi entro 60 giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento:
• il Consiglio dispone l`annullamento dell`attestazione nell`ambito dei poteri di cui all`art. 6, comma 7, lettera m) del Codice dei Contratti Pubblici (art. 6);
• la notizia e` inserita nel casellario informatico di cui all`art. 8 del D.P.R. 207/2010 (art. 6);
• l`U.O. competente avvia l`eventuale procedimento sanzionatorio per l`applicazione delle sanzioni nei confronti delle SOA di cui all`art. 73 del D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010 (vedi regolamento AVCP pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 77 del 4-4-2011- Suppl. Ordinario n. 91) (art. 7).
Il provvedimento finale e`, altresi`, trasmesso all`impresa, alla SOA richiedente ed alla SOA vigilata.