Oggi vi proponiamo la risposta dell’Agenzia delle Entrate a una domanda sulle modalità con cui le imprese possono ottenere la certificazione necessaria per partecipare agli appalti. Ecco innanzitutto il quesito.
“Ho bisogno per la mia impresa della certificazione prevista dall’articolo 17-bis del D.Lgs. n. 241/1997 per comunicare a un nostro committente il possesso dei requisiti richiesti dalla stessa norma. Con quali modalità posso richiedere all’Agenzia delle Entrate il certificato e quali sono i tempi per ottenerlo?”.
La risposta di Paolo Calderone su FiscoOggi
L’art. 17-bis del decreto legislativo n. 241/1997 prevede una serie di adempimenti in materia di gare d’appalto a carico dei committenti, appaltatori e subappaltatori. In alternativa agli obblighi disposti dallo stesso articolo, le imprese appaltatrici o affidatarie o subappaltatrici possono comunicare al committente la sussistenza di precisi requisiti, allegando la relativa certificazione messa a disposizione della singola impresa, che la richiede dall’Agenzia delle Entrate.
Si può ottenere il certificato presentando istanza all’ufficio competente in base al domicilio fiscale del soggetto d’imposta. L’apposito modello può essere presentato:
- mediante il servizio “Consegna documenti e istanze”, presente nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate;
- con raccomandata (e avviso di ricevimento), allegando una fotocopia del documento di identità del soggetto che firma il modello;
- mediante posta elettronica certificata (la Pec a cui indirizzare la richiesta è quella della Direzione provinciale territorialmente competente - vedi “Elenco Pec Direzioni Provinciali”), specificando nell’oggetto “Richiesta Certificato di sussistenza dei requisiti per imprese appaltatrici”;
- con consegna del modello direttamente all’ufficio territoriale competente.
I grandi contribuenti (cioè le imprese con volume d’affari, ricavi o compensi superiori a 100 milioni di euro) devono trasmettere la richiesta esclusivamente alla Direzione regionale territorialmente competente.
Il certificato di sussistenza dei requisiti è disponibile dal terzo giorno lavorativo di ogni mese e vale quattro mesi dalla data del rilascio, superati i quali occorre acquisire un nuovo certificato. Sia l’istanza che il certificato non sono soggetti a imposta di bollo e a tributi speciali.
Segui il tuo cantiere da remoto
Seguire il cantiere da casa o dall’ufficio oggi è possibile. WebcamPlus offre a tutti - imprese, committenti e studi di progettazione - la possibilità di monitorare costantemente ogni tipologia e dimensione di cantiere grazie a un innovativo sistema di video-controllo personalizzato. Decidi intervallo di invio immagini, durata delle riprese, posizionamento e numero delle videocamere. Controllo totale in tempo zero e con la massima efficienza.