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Carrelli Elevatori: la normativa in materia

Sicurezza e Sistemi di Protezione di
L’uso del carrello elevatore o muletto è regolamentato da obblighi e norme di sicurezza e in particolare dal Decreto legislativo 81/2008. Leggi l'articolo per saperne di più!

La possibilità di condurre un carrello elevatore o muletto è demandata al Decreto Legislativo 81 del 2008, in diretta conformità col Testo Unico sulla Sicurezza e Salute sui Luoghi di Lavoro e con l'Accordo Stato Regioni del 2012: i datori di lavoro di lavoro devono "preparare specificatamente i lavoratori incaricati all'uso del carrello elevatore/muletto”.

La conoscenza dell’attrezzo, dei rischi di utilizzo e delle norme di sicurezza aiutano a perseguire la massima sicurezza lavorativa.

Il “futuro” trasportatore potrà acquisire ogni nozione utile per la conduzione del carrello elevatore solo dopo aver frequentato positivamente un corso di formazione conforme alle normative vigenti e aver conseguito il “patentino” di abilitazione.

In sostanza l’uso del carrello elevatore o muletto è regolamentato da obblighi e norme di sicurezza:

- Il Decreto legislativo 81/2008 impone che il datore di lavoro

1. provveda a fornire una formazione specifica al lavoratore circa i rischi legati all’attività svolta (gestione del carrello elevatore), le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;

2. riservi ai soli lavoratori specializzati l’uso di attrezzature di lavoro che richiedono particolari conoscenze o abilità;

3. si assicuri che il lavoratore incaricato dell’uso di speciali attrezzature disponga di formazione, informazioni e istruzioni circa le condizioni d’impiego dei macchinari e i rischi legati al loro utilizzo.

- L’Accordo Stato Regioni, in vigore dal Marzo 2013, stabilisce

1. quali attrezzature necessitano di un’abilitazione specifica;

2. modalità e contenuti formativi del corso, quali enti sono in possesso dei requisiti per erogare tale formazione, la durata del percorso formativo e le attività necessarie all’aggiornamento dell’abilitazione conseguita.

La suddetta “check list di sicurezza” sui carrelli elevatori evidenzia come la formazione rappresenti un cardine centrale per la sicurezza nell’ambito logistico, ma che da sola non basta. Il datore di lavoro deve attivare controlli periodici sui carrelli elevatori e sulle relative attrezzature ausiliarie di sicurezza, riportandoli debitamente sul libretto di manutenzione.

I controlli ciclici, condotti da personale qualificato, si concentrano sui componenti del muletto che si logorano più facilmente, rilevando le eventuali anomalie e gli interventi necessari per il ripristino del carrello elevatore in tutte le sue parti: cintura di sicurezza, cavi, catene di sollevamento, valvole, interruttore di sicurezza, freni e simili.

La maggior parte degli incidenti di cui si ha conoscenza non derivano solo dall’insufficiente manutenzione dei carrelli elevatori, un’attività ugualmente prevista e legiferata dalle norme in materia di salute e sicurezzasul lavoro relative al mondo della logistica e al rapporto tra sicurezza e logistica, ma anche dall’incoscienza o dal cattivo comportamento degli addetti ai lavori. La sentenza n. 8883 del 03 Marzo 2016 della Corte di Cassazione ha stabilito che il datore di lavoro non conserva sempre una responsabilità oggettiva e che gli obblighi di controllo devono essere equamente ripartiti tra tutti i soggetti coinvolti nell’attività lavorativa: il lavoratore, a seconda del ruolo che riveste nell’azienda, deve assumersi le proprie responsabilità e operare al fine di evitare rischi o infortuni. La sentenza rimanda ancora una volta a una maggiore attenzione su quelli che sono gli aspetti connessi a formazione, informazione e preparazione, rimarcando il valore di un comportamento serio e impeccabile del lavoratore.

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