Gestire la Sicurezza sul lavoro in un cantiere edile è un’impresa molto complessa che prevede degli obblighi, delle responsabilità e dei ruoli che devono essere ricoperti da persone specifiche in possesso di competenze e conoscenze tali da poterli portare a termine garantendo la sicurezza dei lavoratori.
Il Testo Unico della Sicurezza, ovvero il D.lgs 81/08, ha definito le principali figure partecipi della sicurezza con particolare riferimento ai cantieri, tra esse ricordiamo:
- il Committente (pubblico o privato);
- il Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione (CSP e CSE);
- il medico competente
- il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP)
- il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)
A fianco di questi soggetti non poteva mancare quello che per il testo unico è uno dei "principali attori della sicurezza aziendale": Il Datore di Lavoro.
Nell’articolo odierno indicheremo quali sono i suoi compiti e le sue responsabilità nell’ambito dei cantieri.
Datore di lavoro dell'impresa affidataria e dell'impresa esecutrice
Per definizione il datore di lavoro è il titolare del contratto con il lavoratore ed il soggetto che ha la responsabilità dell'organizzazione dell'azienda, impresa edile nel nostro caso, in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.
Nell'ambito dell'organizzazione lavorativa all'interno di cantieri si distinguono essenzialmente 2 tipologie di Datore di Lavoro:
- Datore di lavoro dell'impresa affidataria
colui il quale riceve dal committende il compito di esecuzione dell'opera, e può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi per realizzare la stessa; - Datore di lavoro dell'impresa esecutrice
titolare dell'impresa che esegue l'opera o una parte di essa, tramite l'utilizzo di proprie risorse umane e materiali;
Su entrambe le figure ricadono gli obblighi del datore di lavoro previsti dall'articolo 18 del citato decreto, previsti per tutte le aziende, ma a questi se ne aggiungono altri previsti espressamente dall'articolo 96, ecco quali sono.
Obblighi dei datori di lavoro nei Cantieri ai sensi del D.lgs 81/08
Tale articolo stabilisce che i datori di lavoro delle imprese affidataria ed esecutrici sono obbligati dalla legge a:
- adottare misure di sicurezza conformi a quanto prescritto nell’allegato XIII;
- predisporre recinzione visibile attorno al cantiere ed accesso ben individuabile;
- curare la disposizione di materiali e/o attrezzature in modo sicuro per evitare incidenti eventuali;
- assicurare la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche potenzialmente nocive per sicurezza e salute;
- curare le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi consultando il committente o il responsabile se è il caso;
- assicurarsi che stoccaggio ed evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano in modo conforme a quanto disposto;
- accettare il Piano di Sicurezza e Coordinamento redatto dal CSP;
- redigere il piano operativo di sicurezza o POS e consegnarlo al CSE;
Sanzioni
Per tutte le inadempienze, le irregolarità e mancanze perpetrate dai datori di lavoro nell'ambito dell'organizzazione del lavoro in cantiere, il Testo Unico prevede espressamente multe e sanzioni nello specifico:
- arresto e detenzione fino a 2 mesi;
- ammenda da 500 € a 2000 €;
Tuttavia per inadempienze relative alla completa e regolare redazione del POS sono previste multe molto più alte e pene detentive maggiori a carico dei datori di lavoro, ovvero:
- arresto e detenzione fino ad 8 mesi;
- sanzioni da 3.000 € a 15.000 €;