La sostanziale differenza esistente tra il significato, anche da un punto di vista giuridico, di pergolato e tettoia si riflette in modo significativo sulle regole concernenti la loro costruzione e sulle modalità di richiesta dei relativi permessi.
Nel corso degli anni si sono susseguite infatti varie sentenze dei vari organi di giudizio ma sostanzialmente rimaneva un vuoto interpretativo che è stato colmato prima nel 2016 con il Dlgs numero 222 che regolamentava la SCIA e successivamente con il Glossario Unico Opere Edilizie nel marzo del 2018 mediante il corrispondente Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Nel Glossario si fa rientrare infatti tra i manufatti che si possono realizzare in regime di edilizia libera il pergolato e non la tettoia in quanto il primo viene considerato un semplice arredo di una specifica area di pertinenza, che può essere indifferentemente un giardino od un terrazzo.
La tettoia è invece valutata una vera e propria opera edilizia in quanto le sue caratteristiche strutturali vanno ad aumentare sia il volume che la superficie dell’abitazione su cui insiste la pertinenza (giardino o terrazzo) dove viene costruita; questo avviene sia nel caso in cui essa abbia come appoggio principale un muro perimetrale sia che venga costruita come corpo totalmente indipendente.
Questa differenziazione ha come risultato una profonda diversificazione delle incombenze necessarie; per poter costruire una nuova tettoia o trasformare in tettoia un pergolato già esistente, è infatti obbligatorio avvisare il comune di pertinenza sui lavori che si intendono effettuare con presentazione del relativo progetto (in quanto accresce sia la volumetria che l’area calpestabile che è possibile sfruttare) e consegnare all’ufficio tecnico la seguente documentazione:
Per la costruzione di una qualsiasi tettoia bisogna quindi avere obbligatoriamente il permesso a costruire da parte del Comune di pertinenza, in caso contrario si effettua un abuso edilizio.
Tutto questo iter non è necessario se si dovesse decidere di realizzare un pergolato ma è possibile effettuarne liberamente la costruzione.
Anche in quest’ultimo caso però esistono delle differenze, a cui bisogna porre attenzione, a seconda della tipologia di pergolato che si intende costruire.
Se infatti l’opera viene costruita anche con una porzione minima di tetto coperta o con una struttura portante formata da colonne e travi di notevoli dimensioni, in modo che si possa presumere un suo uso continuativo e stabile nel tempo andando quindi contro sia al regime di precarietà che contraddistingue le opere di edilizia libera sia alla definizione stessa di pergolato, deve sottostare alle regole di richiesta che sono necessarie per la costruzione di una tettoia.
Il pergolato infatti per essere considerato tale deve essere costruito in modo precario (ossia essere amovibile senza bisogno di demolizione) e deve fungere da arredo mediante la costruzione della struttura con materiali leggeri.
Le ultime due differenze che intercorrono tra pergolato e tettoia è che la prima deve essere totalmente privo di fondamenta (anche se è consentito l’ancoraggio al suolo ma non il suo scavo) ed avere delle dimensioni moderate compatibili con la leggerezza del materiale usato per la sua costruzione.
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